STATUTO E DATI ASSOCIATIVI
UNIVERSITA’ POPOLARE SENESE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - STATUTO SOCIALE
Approvato dall’Assemblea Generale del 22 giugno 1922
Successivamente modificato e aggiornato
Il 28 aprile 1976, il 14 marzo 1997, il 15 giugno 1998, il 5 aprile 2016 e il 27 novembre 2018
CAPO I
SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1
È costituita in Siena l’’Università Popolare Senese – Associazione di Promozione Sociale’ o, in
forma abbreviata, ‘Università Popolare Senese – A. P. S.’, con sede in Siena in via Sallustio
Bandini 52/54.
L’Università Popolare Senese - A.P.S. si conforma alle norme, tempo per tempo vigenti, in
materia di Associazioni di Promozione Sociale.
Art.2
L’Università Popolare Senese - A.P.S. esercita attività di interesse generale, di finalità civiche e
di utilità sociale, nei settori delle attività culturali con finalità educativa e dell’organizzazione e
gestione di attività artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di
promozione e diffusione della lettura.
In particolare, l’Università Popolare Senese - A.P.S. ha lo scopo di diffondere elementi di
cultura generale e di illustrare i principali problemi odierni nonché di promuovere
l’apprendimento delle lingue straniere a vantaggio dei soci.
Particolare attenzione viene dedicata alla illustrazione e all’approfondimento degli aspetti
peculiari della civiltà e della cultura di Siena e del suo territorio.
Questi scopi si propone di raggiungere in piena autonomia:
1- con corsi di lezioni
2- con la istituzione di una biblioteca
3- con conferenze, letture e discussioni
4- con visite di studio e lezioni in loco in Italia e all’estero
5- con tutti gli altri mezzi, atti alla diffusione della cultura, che saranno stabiliti durante lo
sviluppo dell’istituzione.
Art. 3
L’Università Popolare Senese - A.P.S. non ha finalità di lucro.
Eventuali avanzi di gestione vengono destinati ad alimentare un ‘fondo di garanzia e
promozione’; eventuali disavanzi faranno carico al fondo.
A tale fondo potrà essere attinto, purché venga mantenuto a entità pari al volume lordo
complessivo delle uscite di competenza dell’ultimo esercizio, per opportune e pertinenti
iniziative di promozione culturale, quali, invia esemplificativa, la stampa di studi e
documentazioni relativi alla civiltà e cultura senese, borse di studio o concorsi.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 4
L’associazione si astiene assolutamente da ogni manifestazione politica o religiosa.
CAPO 2
DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5
Sono soci tutti coloro che ne facciano domanda, purché abbiano compiuto i 14 anni. Le
domande devono essere approvate dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori. I
soci che non abbiano compiuto gli anni 18 non hanno diritto di voto e non godono di elettorato
passivo.
Art. 6
Sono soci benemeriti tutti coloro che abbiano acquistato benemerenze presso l’Università
Popolare Senese - A.P.S.: essi sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria e
non possono essere nominati più di tre ogni anno.
Sono soci sostenitori tutti coloro che siano in regola con il pagamento della quota annualmente
prevista per detta categoria di soci. L’appartenenza alla categoria dei soci sostenitori dà diritto
di partecipare gratuitamente ad una delle attività programmate appositamente.
Sono soci ordinari tutti coloro che siano in regola con il pagamento della quota annualmente
prevista per detta categoria
Art. 7
Tutti i soci hanno uguali diritti, salva l’eccezione dell’Art. 6.
Possono frequentare i locali sociali, la biblioteca, e partecipare alle iniziative dell’Università
Popolare Senese - A.P.S..
Non possono essere ammessi soci temporanei per nessun motivo.
La quota di ciascun socio e il relativo contributo associativo non sono trasmissibili; le quote
dell’associazione non possono essere oggetto di rivalutazione né di restituzione.
Art. 8
La qualità di socio si perde per scorrettezza di contegno, per grave ingiuria o violenza contro le
persone, per danneggiamenti alle cose entro i locali dell’associazione. La decadenza della
qualità di socio viene rilevata e dichiarata dal Consiglio Direttivo anche per morosità del
pagamento della quota sociale, salva la possibilità di adempimento tardivo da parte del socio in
un termine assegnato dal Consiglio Direttivo stesso.
CAPO III
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9
L’Università Popolare Senese - A.P.S. è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo eletto
dall’Assemblea generale e composto di undici membri.
I membri del Consiglio Direttivo ed i Sindaci Revisori prestano la loro attività quale
volontariato a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, l’Economo-Tesoriere
e il Segretario.
Oltre ai membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea generale elegge due sindaci effettivi ed
uno supplente per la revisione dei conti.
I Sindaci potranno partecipare alle adunanze del Consiglio con voto consuntivo.
Art. 10
Il Rettore dell’Università di Siena ha la carica di Presidente Onorario dell’ Università Popolare
Senese - A.P.S.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente nel corso dell’anno per le decisioni e per gli
adempimenti relativi alle attività ed iniziative sociali.
Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente autorizza la relazione annuale all’Assemblea
ordinaria sulla attività dell’Università Popolare Senese - A.P.S., con le linee generali per il
successivo anno sociale.
Il Consiglio Direttivo redige e approva annualmente un rendiconto economico finanziario
dell’attività della forma di conto consuntivo e del bilancio di previsione per il nuovo anno
sociale da sottoporre all’Assemblea generale dei soci; fissa annualmente le quote per il
riconoscimento della qualifica di socio di cui all’Art. 6; autorizza i compensi di cui all’Art. 17 o
comunque relativi all’attività svolta, nonché le altre spese pertinenti all’attività medesima.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di lavoro autonomo e può altresì disporre l’assunzione di
personale dipendente a tempo determinato e indeterminato, nel rispetto dei limiti delle
normative vigenti in materia di lavoro e di A.P.S.
Art. 12
Ai fini dell’approvazione dell’Assemblea dei soci, il conto consuntivo dovrà pervenire almeno
venti giorni prima dell’adunanza ai Sindaci, i quali avranno diritto anche di consultare i
documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
I Sindaci presenteranno al Consiglio Direttivo una relazione sugli atti e documenti da essi
esaminati e formuleranno le proposte più opportune per il buono andamento finanziario della
istituzione.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei documenti contabili obbligatori per legge e cura altresì
la tenuta dei seguenti libri:
a- il libro dei soci;
b- il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee;
c- il libro delle Adunanze e delle Delibere del Consiglio Direttivo
Il Collegio dei Sindaci revisori cura la tenuta del libro delle Adunanze e delle Delibere del
Collegio dei Sindaci revisori.
Art. 14
I componenti del Consiglio Direttivo e i Sindaci revisori durano in carica tre anni. Essi sono
rieleggibili. Non sono rieleggibili i membri del Consiglio Direttivo che non abbiano partecipato
ad almeno la metà del Consiglio.
I componenti del Consiglio Direttivo ed i Sindaci che in qualunque modo escano di carica
durante il triennio vengono sostituiti – ove possibile e fino ad un numero di quattro – con i
primi dei non eletti delle ultime elezioni o in mancanza vengono cooptati dal Consiglio
Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci.
Art. 15
Il Presidente (e in caso di suo impedimento il Vicepresidente) rappresenta legalmente
l’Associazione e presiede al buono andamento di essa: prepara gli argomenti da portare alla
discussione del Consiglio Direttivo e prende, in via d’urgenza, i provvedimenti necessari sotto
riserva della ratifica del Consiglio e presiede le assemblee.
Il Segretario cura l’esecuzione di quanto viene deliberato dal Consiglio. È segretario delle
assemblee e delle adunanze consiliari, ne redige e conserva i verbali.
L’Economo-Tesoriere si occupa principalmente di quanto riguarda l’esazione delle tasse sociali
e dell’amministrazione e conservazione del patrimonio sociale; unitamente al Presidente, firma
i mandati di entrata e di uscita; conserva i fondi sociali depositandoli presso un Istituto
bancario, e provvede alla riscossione e al pagamento dei mandati firmati come sopra.
Art. 16
Le adunanze del Consiglio Direttivo saranno valide in prima convocazione quando siano
intervenuti la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, quando siano intervenuti
un terzo dei componenti.
CAPO IV
DEL PATRIMONIO SOCIALE
Art. 17
Il patrimonio sociale è costituito:
1- dalle tasse sociali e di iscrizione ai corsi;
2- da proventi vari;
3- da contributi e donazioni di Enti, Associazioni e privati.
CAPO V
DELL’INSEGNAMENTO
Art. 18
I Corsi di lezioni si svolgono di norma entro il periodo dal 1 novembre al 30 giugno.
Art. 19
I Docenti e i Collaboratori vengono compensati annualmente nella misura che stabilisce il
Consiglio Direttivo.
Essi hanno piena libertà di insegnamento nell’ambito del programma concordato e curano il
buon andamento del Corso.
Art. 20
All’inizio di ogni anno sociale, il Consiglio Direttivo può affidare ad un suo membro o, in
mancanza, a collaboratore esterno, le funzioni di Direttore didattico per la redazione e il
coordinamento di eventuali Corsi speciali e di conferenze, da presentare all’approvazione del
Consiglio stesso.
CAPO VI
DELLE ASSEMBLEE GENERALI
Art. 21
L’Assemblea:
a- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c- approva il conto consuntivo e il bilancio di previsione;
d- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
e- delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono
la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima
f- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto
g- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla
sua competenza.
L’Assemblea generale dei soci si riunisce annualmente in via ordinaria per approvare la
relazione del Consiglio Direttivo, nonché gli indirizzi generali dei programmi delle attività e
delle iniziative relative al nuovo anno sociale.
I rendiconti sono consultabili dai soci e da chiunque ne abbia ragione presso la segreteria negli
orari di apertura per un anno a partire dalla loro approvazione.
Art. 22
L’Assemblea è convocata in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno
o quando la convocazione sia richiesta con domanda motivata da almeno un quinto dei soci.
Art. 23
La convocazione dell’Assemblea sarà fatta con invito contenente l’ordine del giorno, da far
pervenire ai soci almeno sette giorni prima dell’Assemblea, ovvero anche con pubblicazione
della notizia su appositi manifesti, sulla stampa o con ogni altro mezzo idoneo, da effettuarsi
nello stesso termine.
Art. 24
Vi sarà numero legale quando sarà presente la metà più uno dei soci. Non raggiungendosi tale
numero, il Presidente, trascorsa mezz’ora dalla convocazione, proclamerà l’Assemblea in
seconda convocazione e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25
L’anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo.
Art. 26
Il Consiglio Direttivo è eletto per scrutinio segreto tra i soci mediante votazione per schede e a
maggioranza dei partecipanti alla votazione. La lista dei candidati è presentata dal Consiglio
Direttivo uscente.
Possono essere presentate anche altre liste previa sottoscrizione di un numero di soci pari ad
almeno un decimo degli iscritti.
Le liste dei candidati rimangono affisse all’albo della segreteria almeno dieci giorni prima della
data di apertura delle votazioni.
Le procedure attuative delle votazioni sono deliberate in tempo utile dal consiglio direttivo.
Art. 27
Il Consiglio Direttivo potrà sottoporre a referendum dei soci tutte le modificazioni riferentisi
allo Statuto e, in genere, all’indirizzo fondamentale dell’Associazione, nonché allo
scioglimento della medesima.
Potranno essere sottoposte a referendum tutte le altre questioni, purché ciò sia deliberato
dall’Assemblea generale.
Art. 28
Le modificazioni dello Statuto non potranno essere messe in deliberazione se non siano
presentate da almeno un terzo dei soci iscritti, o se non siano proposte dal Consiglio; né si
intenderanno approvate se non otterranno dall’assemblea generale un numero di voti favorevoli
uguale al terzo degli iscritti o i due terzi degli intervenuti.
Art.29
Lo scioglimento dell’Associazione non potrà venire deliberato dall’Assemblea se non con il
voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti. Non raggiungendosi tale numero, la questione sarà
sottoposta a referendum.
Art. 30
Deliberato lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea, con votazione identica a quella del
precedente articolo, delibererà sulla destinazione del patrimonio sociale a vantaggio di altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.